Le sanzioni disciplinari applicabili agli avvocati, secondo l’articolo 53 della legge n. 247/2012 e il Codice Deontologico Forense, sono elencate in ordine di gravità crescente:

  1. Avvertimento: Consiste nell’informare l’avvocato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche, con un invito a non ripetere l’infrazione. È considerata una sanzione lieve.
  2. Censura: Si tratta di un biasimo formale per comportamenti più gravi rispetto a quelli che giustificano un avvertimento, ma per i quali si ritiene che l’avvocato non commetterà ulteriori infrazioni.
  3. Sospensione dall’esercizio della professione: Esclusione temporanea dall’esercizio della professione per un periodo variabile da due mesi a cinque anni, applicabile per infrazioni gravi.
  4. Radiazione dall’albo: È la sanzione più grave e consiste nell’esclusione definitiva dell’avvocato dall’albo professionale, rendendo impossibile l’esercizio della professione legale.

Oltre a queste sanzioni disciplinari, il procedimento disciplinare può concludersi anche con un richiamo verbale, che non ha natura di sanzione disciplinare formale.

Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione commessa e possono essere aggravate in presenza di circostanze particolari, come previsto dall’articolo 54 della legge n. 247/2012.

Le sanzioni devono altresì essere adeguate alla gravità dei fatti contestati e tener conto di eventuali reiterazioni dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione.


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