Sintesi operativa (con riferimenti)
1) Sanzioni pecuniarie e interessi verso Cassa Forense
- Comunicazioni non conformi al fisco con versamenti inferiori al dovuto: sanzione pari al 50% della parte di contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito/volume d’affari accertati; ridotta al 30% se c’è adesione all’accertamento e pagamento entro 90 giorni; ridotta al 15% in caso di dichiarazione spontanea e pagamento nei termini indicati. Restano fermi eventuali effetti disciplinari e penali. Riferimento: art. 70 Regolamento di Previdenza Forense (Cassa Forense).
- Omissioni/ritardi/comunicazioni non veritiere del Modello 5: sanzione “in sé” pari, per il Mod. 5/2019, a euro 446, con riduzioni a 88 euro (ritardo ≤ 30 giorni), 178 euro (oltre 30 giorni ma entro il 31 dicembre), 269 euro (dopo il 31 dicembre e prima della formale contestazione); importi rivalutati annualmente; esoneri/limiti come da norma; nessuna sanzione per rettifica in diminuzione. Riferimento: art. 67 Regolamento di Previdenza Forense.
2) Misure amministrative sull’esercizio professionale deliberate dal COA
- Mancato pagamento dei contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense: il COA può disporre la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, misura di natura non disciplinare. Il relativo provvedimento è impugnabile dinanzi al CNF nel termine di 60 giorni dalla notifica (termine generale degli atti amministrativi, non trovando applicazione il termine di 30 giorni previsto per le sanzioni disciplinari). Riferimento: CNF, sent. n. 266 del 20 giugno 2024.
- Omesso invio del Modello 5: comporta la sospensione amministrativa a tempo indeterminato da parte del COA ex art. 17, comma 5, L. n. 576/1980; resta ferma l’autonoma rilevanza deontologica del comportamento. Riferimenti: L. n. 576/1980, art. 17, co. 5; CNF, sent. n. 396 del 28 ottobre 2024; conformi CNF n. 382/2024; CNF nn. 124/2024, 177/2021, 172/2021, 153/2019; pareri CNF nn. 43/2022, 39/2022, 6/2022, 18/2015.
3) Profili disciplinari (CDF) concorrenti
- I comportamenti verso l’ente previdenziale possono integrare illecito disciplinare, anche in concorso con la sospensione amministrativa, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro e delle specifiche norme sul rapporto con gli enti previdenziali. In giurisprudenza è stata ritenuta congrua, ad es., la sospensione disciplinare minima per pluriennale omissione del Mod. 5. Riferimenti: artt. 16 e 70, co. 4, Codice Deontologico Forense; CNF, sent. n. 396 del 28 ottobre 2024; principio del concorso tra sospensione amministrativa e sanzione deontologica affermato anche per il mancato pagamento dei contributi al COA: CNF, sent. n. 35 del 25 marzo 2023.
Nota bene
- Gli interessi e le penalità maturano secondo l’art. 72 del Regolamento di Previdenza Forense (per il rinvio operato dall’art. 70, co. 3); gli importi delle sanzioni ex art. 67 sono annualmente aggiornati (art. 67, co. 6-7).
- Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati
- Regolamento di Previdenza Forense: artt. 67 e 70 (Cassa Forense); nonché art. 72 per interessi.
- L. n. 576/1980, art. 17, comma 5.
- L. n. 247/2012, art. 29 (per il parallelo sistema della sospensione amministrativa legata ai contributi dovuti al COA).
- Codice Deontologico Forense: artt. 16 e 70, co. 4.
- CNF: sent. n. 266/2024; sent. n. 396/2024; sent. n. 35/2023; conformi CNF nn. 382/2024, 124/2024, 177/2021, 172/2021, 153/2019; pareri CNF nn. 43/2022, 39/2022, 6/2022, 18/2015.
Se ti serve, posso aiutarti a verificare quale regime sanzionatorio si applica al tuo caso concreto (es. tipo di omissione, tempi di regolarizzazione, accesso alle riduzioni del 30%/15%).