Le registrazioni che non sono utilizzabili come prova in un procedimento disciplinare sono quelle ottenute in violazione della legge, come ad esempio le registrazioni effettuate senza il consenso delle persone coinvolte e in violazione della loro privacy, a meno che non ricorrano particolari eccezioni previste dalla legge.

Inoltre, le registrazioni clandestine delle udienze, effettuate all’insaputa di tutti i presenti, sono considerate una grave violazione deontologica e non sono ammissibili come prova, come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) nella sentenza n. 32 del 7 marzo 2023.

In generale, l’articolo 2712 del codice civile stabilisce che le registrazioni fonografiche possono essere utilizzate come prova solo se la loro autenticitĂ  non è contestata dalla parte contro la quale sono prodotte. Tuttavia, se la parte contesta i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando elementi oggettivamente rilevanti che attestino la non corrispondenza tra la realtĂ  fattuale e quella riprodotta, tali registrazioni non possono essere utilizzate come prova (CNF, sentenza n. 119 del 9 settembre 2017).

Inoltre, il trattamento dei dati personali contenuti nelle registrazioni deve essere conforme alle disposizioni del Codice Privacy (d.lgs 196/93) e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che stabiliscono limiti e condizioni per il loro utilizzo legittimo.


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