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Il conflitto di interessi in ambito forense sussiste quando l’avvocato si trova, rispetto ai propri assistiti o agli ex assistiti, in una situazione tale per cui il suo interesse personale, o quello di un altro cliente, potrebbe interferire con l’esercizio indipendente, imparziale e leale della professione.

Riferimenti normativi e principi

  • Art. 24 Codice Deontologico Forense (CDF):
    “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto di interessi con la parte assistita o altra persona assistita nell’ambito del medesimo affare o procedimento o, comunque, quando l’adempimento del mandato sia condizionato dal perseguimento di un interesse diverso da quello della parte assistita…”.
  • Art. 65 Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense):
    Prevede che l’avvocato debba agire con lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro e indipendenza.
  • Sentenza Consiglio Nazionale Forense (CNF) n. 375/2024:
    Il conflitto d’interessi perseguito dall’art. 24 CDF va ravvisato in ogni comportamento nel quale la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale possa implicare, anche solo potenzialmente, il venir meno del rapporto fiduciario tra professionista e cliente. Per esempio, è sufficiente la sola apparenza del conflitto – quindi anche il conflitto solo potenziale – a integrare l’illecito disciplinare.
    [Sentenza reperibile su https://codicedeontologico-cnf.it]
  • Cassazione SS.UU. n. 20881/2024:
    La nozione si estende a qualsiasi situazione in cui per qualsiasi ragione il professionista si ponga anche solo potenzialmente in antitesi con il proprio assistito.

Esempi concreti

  1. Doppia rappresentanza: L’avvocato assiste contemporaneamente due parti i cui interessi possono venire in contrasto, anche in fasi diverse dello stesso procedimento;
  2. Successiva rappresentanza: L’avvocato assiste una parte contro un ex cliente in una questione connessa a quella per la quale era stato precedentemente incaricato;
  3. Interessi personali: L’avvocato ha un interesse personale (anche patrimoniale, familiare, ecc.) nella vicenda del cliente;
  4. Conflitto potenziale: Anche la sola possibilità, concreta o solo apparente, che possano sorgere interessi in conflitto, integra illecito disciplinare (illecito di pericolo).

Sintesi

«C’è conflitto di interessi ogni qual volta l’avvocato si trovi, anche solo potenzialmente, in una situazione che possa compromettere la sua imparzialità rispetto al mandato conferitogli dal cliente.» (art. 24 CDF, CNF sent. n. 375/2024, Cass. SS.UU. n. 20881/2024).


Fonti citate:

  • Codice Deontologico Forense, art. 24
  • L. 31 dicembre 2012, n. 247
  • CNF Sentenza n. 375/2024
  • Cass. SS.UU. n. 20881/2024
    Le sentenze sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it

Per casistiche specifiche si consiglia sempre la consultazione della giurisprudenza più aggiornata e dei pareri del Consiglio Nazionale Forense.