Secondo l’articolo 13 della legge n. 247/2012, è vietato pattuire con l’avvocato un compenso che consista in una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Tuttavia, è consentito pattuire un compenso a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, purché non sia legato al risultato. In altre parole, è possibile legare il compenso al valore della controversia o all’esito previsto, ma non al risultato finale della causa. È importante sottolineare che la percentuale pattuita deve essere ragionevole e proporzionata alla prestazione professionale svolta dall’avvocato. Inoltre, la pattuizione del compenso a percentuale deve essere effettuata prima dell’inizio dell’incarico professionale e non a valle di quest’ultimo, quando l’an ed il quantum della fattispecie contenziosa siano già stati di fatto delineati in entrambe le sue componenti. In ogni caso, è sempre consigliabile che la pattuizione del compenso sia chiara e trasparente, e che sia formalizzata in un contratto scritto tra l’avvocato e il cliente.


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