Il COA può revocare l’autorizzazione alle notifiche in proprio (cartacee) all’iscritto in due casi: 1. Se l’iscritto ha riportato una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall’esercizio professionale; 2. In tutti i casi in cui il COA ritenga opportuno la revoca, anche indipendentemente da sanzioni disciplinari. La revoca dell’autorizzazione alle notifiche in proprio è immediatamente esecutiva. La norma prevede che l’autorizzazione possa essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione. Inoltre, l’autorizzazione deve essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il COA ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla legge. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 272 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205.