Il procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato inizia formalmente con la notifica dell’avviso di apertura del procedimento disciplinare all’iscritto, come previsto dall’art. 15 del Regolamento CNF n. 2/2014. Questo avviso deve contenere l’indicazione dei fatti addebitati, delle norme violate e l’invito a presentare memorie e documenti difensivi entro un termine non inferiore a 30 giorni.

La pendenza del procedimento disciplinare si ha dal giorno dell’invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento stesso, mentre l’avvio del procedimento costituisce un momento successivo ed eventuale, che consegue all’atto di impulso qual è la delibera di approvazione del capo di incolpazione (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021).


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