Secondo l’articolo 48 del Codice Deontologico Forense, l’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi solo quando la stessa costituisce perfezionamento e prova di un accordo o assicura l’adempimento delle prestazioni richieste. Inoltre, l’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. La violazione di tali divieti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Tuttavia, è importante sottolineare che la corrispondenza intercorsa tra colleghi è sempre soggetta al dovere di riservatezza e non deve essere consegnata al cliente o alla parte assistita.

Ma se devo provare l’esistenza di un accordo come posso fare?

Se devi provare l’esistenza di un accordo intercorso tra colleghi, puoi farlo producendo la corrispondenza intercorsa solo se la stessa costituisce perfezionamento e prova dell’accordo stesso. In tal caso, la produzione della corrispondenza è consentita e non viola il divieto di cui all’articolo 48 del Codice Deontologico Forense. Tuttavia, è importante che la corrispondenza sia stata scambiata con l’avvocato della controparte e non con la controparte stessa, in quanto la corrispondenza intercorsa con la controparte è sempre soggetta al dovere di riservatezza e non può essere prodotta. In ogni caso, è sempre opportuno valutare attentamente la produzione della corrispondenza intercorsa con colleghi, in quanto la stessa potrebbe contenere informazioni riservate o sensibili che potrebbero ledere il diritto alla privacy delle parti coinvolte.


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