L’avvocato viola il divieto di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito quando utilizza tali informazioni per il proprio vantaggio o per il vantaggio di un altro cliente, in modo da arrecare pregiudizio all’ex cliente. In particolare, l’avvocato non può utilizzare le informazioni acquisite durante il precedente rapporto professionale per ottenere un vantaggio ingiusto o per screditare l’ex cliente. Inoltre, l’avvocato deve astenersi dal rivelare informazioni confidenziali dell’ex cliente a terzi, a meno che non sia autorizzato dall’ex cliente stesso o che ciò sia richiesto dalla legge. In generale, l’avvocato deve mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite durante il rapporto professionale con l’ex cliente, anche dopo la cessazione del rapporto stesso. Solo in casi eccezionali, come ad esempio quando la legge lo richiede o quando è necessario per la difesa dell’avvocato in un procedimento disciplinare o giudiziario, l’avvocato può rivelare tali informazioni. In sintesi, il divieto per l’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito è finalizzato a tutelare la riservatezza e la dignità dell’ex cliente, nonché a garantire l’integrità e l’imparzialità dell’avvocato.