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Breve risposta

  • Non esiste un termine minimo di giorni “prima” fissato dalla legge per l’avviso d’udienza dinanzi al CNF. L’art. 61 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 impone che del provvedimento che fissa la seduta “sia data immediata comunicazione” al ricorrente e alle altre parti. (edizionieuropee.it)

Ciò che è fissato sono:

  • Modalità di comunicazione: a mezzo raccomandata A/R, ai sensi dell’art. 46 r.d. 37/1934; la Cassazione ha confermato che l’avviso di fissazione udienza CNF va dato con tali modalità. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Scansione temporale minima prima della discussione: la discussione non può tenersi “prima di dieci giorni” dalla scadenza del termine di deposito degli atti di cui all’art. 60, comma 2 (deposito per 10 giorni dopo la restituzione degli atti da parte del P.G.). In pratica, la seduta può aversi non prima che siano trascorsi: i 10 giorni di deposito + ulteriori 10 giorni dalla loro scadenza. (abilitazione-avvocato.blogspot.com)
  • Domiciliazione: le parti devono eleggere domicilio in Roma; in mancanza, le comunicazioni si perfezionano con deposito in segreteria CNF (art. 60, co. 3). (abilitazione-avvocato.blogspot.com)
  • Norme oggi vigenti: la funzione giurisdizionale del CNF si svolge ancora secondo gli artt. 59-65 r.d. 37/1934 (art. 36 L. 247/2012). (brocardi.it)

In sintesi: nessun “preavviso minimo” in giorni è previsto; l’avviso deve essere dato immediatamente dopo la fissazione, fermo che la discussione non può tenersi prima di 10 giorni dalla scadenza del periodo di deposito di 10 giorni ex art. 60 r.d. 37/1934.

Riferimenti

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.