Ecco una rassegna essenziale (con principi affermati e riferimenti) sul dovere di competenza dell’avvocato.
Quadro normativo di riferimento
- Codice Deontologico Forense: art. 14 (Dovere di competenza; già art. 12 del codice previgente). Correlati: art. 26 CDF (Diligenza); art. 15 CDF (Aggiornamento e formazione continua).
- Legge professionale forense: art. 11 L. 31 dicembre 2012, n. 247 (formazione continua).
Principi fermi emersi in giurisprudenza disciplinare
- È illecito accettare incarichi che non si è in grado di svolgere con adeguata competenza; l’avvocato deve astenersi o avvalersi di collega/consulente competente, informando il cliente. CNF, 9 marzo 2017, n. 8 (Picchioni, rel. Iacona).
- La carenza di competenza rileva a prescindere dal consenso del cliente e può risultare sia dall’oggetto dell’incarico sia dalle concrete modalità di svolgimento dell’attività. CNF, 2 maggio 2016, n. 98; CNF, 7 aprile 2016, n. 54; CNF, 30 aprile 2012, n. 89.
- In sede di legittimità è stato ribadito che la violazione del dovere di competenza integra illecito disciplinare distinto da quello di diligenza, con autonoma rilevanza ai fini sanzionatori. Cass., SS.UU., 14 dicembre 2016, n. 25633.
Rassegna ragionata di decisioni
- CNF, 9 marzo 2017, n. 8: illecito per avere accettato l’incarico esclusivo di redigere un ricorso al TAR senza adeguata competenza nella materia; ribadito l’obbligo di valutare ex ante le proprie capacità e, se del caso, di associare un collega esperto. Riferimento: art. 14 CDF (già art. 12 previgente).
- CNF, 2 maggio 2016, n. 98: affermazione del principio per cui la competenza va apprezzata in concreto sull’attività richiesta e non in astratto sul solo titolo professionale; sanzione proporzionata alla gravità della carenza e all’impatto sul mandato.
- CNF, 7 aprile 2016, n. 54: il consenso/informazione del cliente non esonera dall’obbligo di competenza; richiesta l’adozione di cautele (co-difesa/consulente) o l’astensione.
- CNF, 30 aprile 2012, n. 89: anticipa l’impostazione del nuovo art. 14 CDF, distinguendo competenza (idoneità tecnico-professionale) da diligenza (correttezza nell’esecuzione).
- Cass., SS.UU., 14 dicembre 2016, n. 25633: in senso conforme; la violazione del dovere di competenza è autonomamente sanzionabile in sede disciplinare ed è scrutinabile nei limiti propri del giudizio di legittimità.
Note operative
- Verifica ex ante dell’idoneità tecnica rispetto all’oggetto dell’incarico; in caso di dubbio, co-difesa o rinuncia motivata (art. 14 CDF).
- Informazione corretta al cliente su limiti e necessità di ausilio specialistico (artt. 14, 26 CDF; art. 11 L. 247/2012).
- La sanzione varia da avvertimento/censura fino alla sospensione nei casi più gravi, in relazione a nocumento e gravità della carenza (secondo i criteri desumibili dalle decisioni CNF cit.).
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it
Se ti occorre, posso integrare con ulteriori decisioni più recenti o con una check-list pratica per la valutazione della competenza nei diversi ambiti (civile, penale, amministrativo).