In breve: no. La rinuncia al mandato non integra, di per sé, un illecito disciplinare; è un potere dell’avvocato. Diventa illecito solo se esercitata in violazione dei doveri connessi alla cessazione dell’incarico.
Riferimenti e condizioni:
- Facoltà di rinuncia e cautele: il Codice deontologico forense prevede che l’avvocato possa recedere dal mandato, ma con tutte le cautele per evitare pregiudizi, con congruo preavviso e informando il cliente di quanto necessario; la violazione è sanzionata con la censura (art. 32 CDF). (misterlex.it)
- Obblighi informativi anche dopo la rinuncia (e in caso di revoca): il difensore deve continuare a informare la parte assistita sulle comunicazioni/notifiche relative alla pratica finché non vi sia sostituzione, per non pregiudicarne la difesa; principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2755) e recepito dalla giurisprudenza disciplinare del CNF. (ius.giuffrefl.it)
- Preavviso “congruo”: va valutato caso per caso; il CNF ha ritenuto, ad esempio, congrui 12 giorni in presenza di specifiche circostanze (CNF, sent. 25 ottobre 2024, n. 388). (codicedeontologico-cnf.it)
- Restituzione atti e documenti: se richiesta, deve essere immediata e senza subordinazioni al pagamento del compenso (art. 33 CDF). (misterlex.it)
- Profili civilistici e processuali: il prestatore d’opera può recedere per giusta causa, evitando pregiudizi al cliente (art. 2237 c.c.); sul piano processuale, revoca e rinuncia non hanno effetto verso la controparte finché non avvenga la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.). (brocardi.it)
- Difensore d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato: l’avvocato non può rifiutare o interrompere l’attività senza giustificato motivo (art. 11 CDF). (misterlex.it)
Quando la rinuncia può rilevare disciplinarmente:
- Se effettuata senza congruo preavviso o senza le necessarie informazioni/cautele (es. rinuncia a ridosso dell’udienza e successivo disinteresse: CNF, sent. 29 luglio 2019, n. 64). (codicedeontologico-cnf.it)
- Se non si restituiscono tempestivamente i documenti o si subordinano restituzioni al pagamento (art. 33 CDF). (misterlex.it)
Nota sulla prescrizione disciplinare: nei casi di illecito “permanente” legato all’inadempimento del mandato (art. 26 CDF), la permanenza cessa, tra l’altro, con la revoca o la rinuncia; da quel momento decorre la prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. 247/2012; v. CNF, sent. 20 settembre 2024, n. 325). (codicedeontologico-cnf.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.