Hai ragione, la libertà di accettare l’incarico è prevista dall’articolo 14 della legge n. 247/2012 e dall’articolo 11 del Codice Deontologico Forense.
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni alla libertà di accettare l’incarico. Ad esempio, gli avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio non possono rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla senza giustificato motivo (articolo 11, comma 1, del CDF). Inoltre, gli avvocati iscritti nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato possono rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi (articolo 11, comma 1, del CDF).
NOTA:
Questo test era insidioso, ma necessario per verificare il miglioramento nella citazione esatta e diretta degli articoli (ha qualche difficoltà con i numeri, che per Deontologicus sono delle “parole”, quindi non esatte come le cifre). Ha risposto bene, ma non benissimo: oltre agli articoli citati (14 legge prof. e 11 cdf), la libertà di accettare l’incarico è pure affermata, evidentemente in modo leggermente ripetitivo, anche nell’art. 23, co. 5, cdf.