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Sì: se l’incarico contro l’ex cliente di un collega di studio associato è assunto da un altro associato, la condotta integra, in via concorrente, la violazione dell’art. 24 cdf (conflitto di interessi, in particolare il comma 5 su colleghi della stessa associazione/società o che collaborano stabilmente) e dell’art. 68 cdf (assunzione di incarichi contro una parte già assistita prima del biennio). Lo ha affermato espressamente il CNF, confermato dalle Sezioni Unite. (codicedeontologico-cnf.itcodicedeontologico-cnf.it)

Ragioni: 1) Combinato disposto artt. 24 e 68 cdf. L’avvocato può agire contro la parte già assistita da un collega di studio solo dopo il biennio; prima, deve astenersi. CNF 375/2024 ha applicato la regola ai colleghi di studio; le SS.UU. 20881/2024 hanno ribadito che l’estensione ai colleghi discende da un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 68 in combinazione con l’art. 24. (codicedeontologico-cnf.it)

2) Basterebbe anche un parere orale reso un anno prima. Il divieto dell’art. 68 prescinde dalla natura dell’attività: è sufficiente qualunque “assistenza” anche stragiudiziale o informale, non occorrendo un formale mandato. CNF 176/2022 e 279/2022. (codicedeontologico-cnf.it)

3) Irrilevanti consenso dell’ex cliente, assenza di scambi informativi tra colleghi e (asserita) buona fede/ignoranza. a) Il consenso dell’ex assistito non scrimina l’illecito tipico ex art. 68 (CNF 171/2022; 293/2023; 105/2024). b) La ratio dell’art. 68 prescinde dall’uso di informazioni riservate: il disvalore è l’immediato “passaggio di campo” che vulnera decoro e fiducia (CNF 2017 n. 180). c) In generale, la buona fede non esclude la responsabilità disciplinare, potendo incidere al più sul quantum sanzionatorio (CNF 132/2024; 26/2021). (codicedeontologico-cnf.itcodicedeontologico-cnf.it)

4) Qualificazione dell’illecito e tempi: la violazione dell’art. 68 è illecito istantaneo che si consuma con l’assunzione dell’incarico (rilevante per la prescrizione: CNF 40/2023; 111/2023; 395/2024). Il conflitto ex art. 24, invece, è illecito anche solo potenziale e ha natura permanente finché perdura il mandato (SS.UU. 20881/2024). (codicedeontologico-cnf.itcodicedeontologico-cnf.it)

In sintesi: l’associato che, entro due anni, assuma un incarico contro l’ex cliente già assistito da altro associato viola sia l’art. 24 cdf (conflitto in ambito di studio/associazione) sia l’art. 68 cdf (divieto biennale), a prescindere dalla consapevolezza del pregresso rapporto e dall’assenza di scambi di informazioni, ed anche quando l’attività pregressa si sia esaurita in un parere orale. (codicedeontologico-cnf.itcodicedeontologico-cnf.it)

Testi normativi: art. 24 cdf; art. 68 cdf. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it. (codicedeontologico-cnf.itcodicedeontologico-cnf.it)

rispondono della violazione sia il collega che ha assunto per secondo l’incarico sia quello che aveva seguito un anno prima il cliente

Non esattamente. In linea di principio, per la violazione del divieto di assumere incarichi contro l’ex cliente del collega di studio (artt. 24 e 68 cdf) risponde il professionista che accetta per secondo l’incarico “in campo avverso” entro il biennio: è lui che non si astiene, in violazione del combinato disposto art. 24, comma 5, e art. 68, comma 1, cdf, come chiarito da CNF 375/2024 e dalle Sezioni Unite 20881/2024. L’avvocato che aveva assistito il cliente un anno prima non è, di regola, responsabile per questa specifica violazione, perché non ha assunto il nuovo mandato in conflitto; la sua precedente (anche solo stragiudiziale) assistenza è il presupposto fattuale che rende illecito l’incarico assunto dal collega entro il biennio. (codicedeontologico-cnf.it)

Quando possono rispondere entrambi

  • Se vi è contemporanea o coordinata attività difensiva di più avvocati del medesimo studio/ambito collaborativo per parti con interessi contrapposti, ciascuno che non si astenga può incorrere nella violazione dell’art. 24 cdf (conflitto, illecito anche solo potenziale). In tal senso, l’estensione del dovere di astensione ai colleghi di studio è espressa dall’art. 24, comma 5, cdf e ribadita dalla giurisprudenza disciplinare. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Se il primo collega concorre causalmente o agevola la condotta del secondo (ad es. organizzando o partecipando all’assunzione dell’incarico avverso, o protraendo incarichi incompatibili), potrà profilarsi un concorso nell’illecito, ma si tratta di evenienze da accertare in fatto nel singolo procedimento. Non esiste, invece, una responsabilità “automatica” del primo collega per il solo fatto di aver assistito in passato la parte poi divenuta controparte. (codicedeontologico-cnf.it)

Profili diversi: subentro al collega e doveri di colleganza I precedenti che citi (CNF 55/2013 e CNF 236/2015) riguardano altri, distinti doveri:

  • Subentro al collega: l’art. 45 cdf impone al nuovo difensore di comunicare la nomina al collega sostituito e di adoperarsi affinché siano soddisfatte le sue legittime richieste economiche; la conflittualità tra il cliente e il precedente difensore non esonera da tali obblighi (CNF 55/2013: censura; illecito di natura permanente finché perdura l’omissione). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Riscontri al collega avversario: l’omessa risposta alle richieste di chiarimenti sull’inadempimento di una transazione integra violazione dei doveri di correttezza e lealtà tra colleghi (art. 19 cdf), sanzionata con avvertimento (CNF 236/2015). (codicedeontologico-cnf.it)

In sintesi

  • Per l’incarico “contro” l’ex cliente del collega di studio prima del biennio, è responsabile, di regola, solo chi accetta per secondo l’incarico (artt. 24, co. 5, e 68, co. 1, cdf; CNF 375/2024; SS.UU. 20881/2024). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Il primo collega risponde solo in ipotesi ulteriori (concorso o contemporanea/ coordinata attività in conflitto). Diversamente, non è corretto affermare che “rispondono entrambi” per la sola pregressa assistenza resa un anno prima. (codicedeontologico-cnf.it)

Testi e decisioni per esteso sono disponibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.

riportami recenti sentenze CNF e Cassazione che sostengono che qualora l’incarico contro l’ex cliente di un collega di studio associato è assunto da un altro associato, la condotta integra, in via concorrente, la violazione dell’art. 24 cdf (conflitto di interessi, in particolare il comma 5 su colleghi della stessa associazione/società o che collaborano stabilmente) e dell’art. 68 cdf (assunzione di incarichi contro una parte già assistita prima del biennio).

Ecco le decisioni “recenti” che affermano il principio: se un associato assume l’incarico contro l’ex cliente di un collega del medesimo studio/associazione (o in stabile collaborazione), si configura, in via concorrente, la violazione degli artt. 24 cdf (conflitto, in specie il comma 5) e 68 cdf (divieto biennale).

  • CNF, sentenza 21 ottobre 2024, n. 375 (Pres. f.f. Corona, Rel. Napoli) Principio: il divieto discende dal combinato disposto degli artt. 24 cdf e 68 cdf; l’incarico “contro” l’ex cliente del collega di studio è assumibile solo dopo il biennio. La violazione integra l’inadempimento del dovere di astensione (art. 24, co. 5) e del divieto di cui all’art. 68, co. 1. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Cass., Sez. Un., sentenza 26 luglio 2024, n. 20881 (Pres. Cassano, Rel. Grasso) Principio: interpretazione costituzionalmente orientata che applica l’art. 24, co. 5 cdf (dovere di astensione tra colleghi della stessa associazione/società o in stabile collaborazione) alle ipotesi dell’art. 68 cdf; quindi il caso dell’associato che agisca contro l’ex cliente del collega ricade congiuntamente nell’ambito dei due precetti. (codicedeontologico-cnf.it)

Ulteriori conferme (profilo art. 68 cdf e sua interazione con l’art. 24 cdf)

  • CNF, sentenza 5 luglio 2024, n. 290 (Pres. f.f. Napoli, Rel. Feliziani): ribadisce la rilevanza del conflitto ex art. 24 cdf nel perimetro applicativo del divieto di cui all’art. 68 cdf. (codicedeontologico-cnf.it)
  • CNF, sentenza 23 luglio 2024, n. 307 (Pres. f.f. Corona, Rel. Germanà Tascona): sistematizza i limiti all’assunzione ex art. 68 cdf (biennio; estraneità dell’oggetto; ulteriori divieti in materia familiare), coerenti con la lettura combinata con l’art. 24 cdf. (codicedeontologico-cnf.it)

Testi normativi di riferimento

  • Art. 24 cdf (in particolare il comma 5 sul dovere di astensione tra colleghi della stessa associazione/società o che collaborano stabilmente). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Art. 68 cdf (divieto di assumere incarichi contro parte già assistita: biennio; estraneità dell’oggetto; ulteriori ipotesi tipizzate). (codicedeontologico-cnf.it)

Nota operativa

  • Nella prassi disciplinare, l’assunzione dell’incarico “contro” integra l’illecito istantaneo ex art. 68 cdf, mentre la permanenza del conflitto ex art. 24 cdf può avere natura permanente; onde l’accertamento può muovere su entrambi i fronti. Per il caso “colleghi di studio”, CNF 375/2024 e Cass. SS.UU. 20881/2024 sono i precedenti dirimenti. (codicedeontologico-cnf.it)

Le decisioni per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it.