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In breve: sì, puoi assistere il cliente anche senza presentare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perché l’istituto opera solo su richiesta dell’interessato. Ma hai precisi doveri informativi e alcune cautele pratiche.

Riferimenti e condizioni

  • Facoltatività dell’istanza: l’ammissione è attivata dall’interessato con apposita istanza; non esiste un obbligo di proporla d’ufficio. Art. 78 D.P.R. 115/2002. (interlex.it)
  • Dovere di informare: all’atto del conferimento dell’incarico, ove ne ricorrano le condizioni, devi informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (meglio per iscritto). Art. 27, comma 4, Codice Deontologico Forense. (officeadvice.italtalex.com)
  • Effetti temporali se l’istanza verrà presentata dopo: gli effetti decorrono dalla data di presentazione dell’istanza (o dal primo atto con “riserva” e deposito entro 20 giorni). Art. 109 D.P.R. 115/2002; v. anche Cass. civ., ord. 9 febbraio 2021, n. 3050. (lexitalia.itrenatodisa.com)
  • Divieto di richiedere compensi al cliente ammesso: se il cliente viene ammesso, non puoi chiedere né percepire compensi o rimborsi diversi da quelli di legge; ogni patto contrario è nullo e la violazione è grave illecito disciplinare. Art. 85 D.P.R. 115/2002; CNF, sent. n. 136/2019 e n. 157/2021. (wiki.dirittopratico.itcodicedeontologico-cnf.it)

Indicazioni operative

  • Se il cliente sceglie consapevolmente di non avvalersi del beneficio, puoi assisterlo “a parcella”, purché tu abbia assolto il dovere informativo e raccolto un consenso informato (preferibilmente una breve dichiarazione scritta del cliente che attesti di essere stato informato e di rinunciare all’istanza allo stato). Fondamento: art. 27 CDF. (officeadvice.it)
  • Se c’è la possibilità che in seguito si chieda l’ammissione, valuta di depositare subito l’istanza (o fare “riserva” all’atto iniziale e poi depositarla entro 20 giorni), altrimenti le attività precedenti non saranno liquidabili dall’Erario. Art. 109 D.P.R. 115/2002; Cass. n. 3050/2021. (lexitalia.itrenatodisa.com)

Le sentenze per esteso del CNF sono reperibili nella banca dati ufficiale: https://codicedeontologico-cnf.it