Sì, l’avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicato, ma solo se ha fatto espressa riserva (art. 29 cdf), ovvero ha specificamente previsto una maggiorazione dell’importo in caso di mancato tempestivo pagamento della somma richiesta. Tuttavia, è importante notare che la riserva deve essere espressa e specifica, altrimenti non può essere considerata valida. In ogni caso, l’avvocato deve sempre agire con la massima trasparenza e correttezza nei confronti del cliente.