In base alla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, quando il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) rileva, ad esempio da un contro-esposto, una possibile notizia di illecito disciplinare riguardante un avvocato (notitia criminis), non può procedere d’ufficio con il nuovo procedimento disciplinare. Deve, invece, trasmettere gli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) territorialmente competente affinché questo possa attivare il procedimento disciplinare nel rispetto del principio del contraddittorio, come stabilito dall’art. 51 della Legge Professionale (L. n. 247/2012). Questa procedura è riaffermata dalla sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 162 del 3 ottobre 2022, che sottolinea l’importanza di rispettare i principi costituzionali di contraddittorio e difesa anche nel contesto dei procedimenti disciplinari.


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