La situazione descritta potrebbe essere deontologicamente rilevante se l’avvocato utilizza il rapporto di amicizia e gli incontri con i figli minori per ottenere informazioni che possano influenzare il procedimento di separazione giudiziale. Secondo l’art. 56 del Codice Deontologico Forense, l’avvocato deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori riguardo alle circostanze oggetto del contenzioso familiare o minorile, a meno che non vi sia il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale o si verifichino casi di conflitto di interessi con gli stessi.
Il capo di incolpazione più probabile in una simile circostanza potrebbe essere la violazione dell’obbligo di riservatezza e correttezza. La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha affrontato casi in cui comportamenti sopra le righe nei confronti di minori sono stati valutati in funzione del rispetto degli obblighi deontologici (CNF, sentenza n. 251/2022).
In un procedimento disciplinare, se venisse dimostrato che l’avvocato ha sfruttato l’amicizia per scopi impropri legati alla causa, ciò potrebbe configurare una violazione delle norme deontologiche, con conseguenze che potrebbero variare dalla censura alla sospensione dall’esercizio della professione, a seconda della gravità del comportamento e del danno eventualmente arrecato.