L’articolo 13 della legge n. 247/2012 prevede che la pattuizione dei compensi tra l’avvocato e il cliente è libera, ma il compenso pattuito non può essere manifestamente sproporzionato o eccessivo rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte. Pertanto, se l’avvocato ha pattuito un compenso con il cliente, non può chiedere di più se tale richiesta risulta manifestamente sproporzionata o eccessiva rispetto alle prestazioni svolte. In caso contrario, l’avvocato potrebbe incorrere in una violazione del codice deontologico forense e del dovere di correttezza e probità a cui è tenuto. Consiglio Nazionale Forense (pres. f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019.


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