Non ho trovato specifiche disposizioni normative o giurisprudenziali che trattino espressamente la questione della valutazione dei requisiti per la reiscrizione all’albo di un avvocato cancellato per la perdita del requisito della libertà personale ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f) della Legge n. 247/2012.

Tuttavia, in base ai principi generali del diritto amministrativo e dell’ordinamento professionale forense, è ragionevole ritenere che, al momento della reiscrizione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati debba valutare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione all’albo, non solo quello che era mancante al momento della cancellazione. Questo perché l’iscrizione all’albo è subordinata al possesso di una serie di requisiti che devono essere tutti soddisfatti al momento della domanda di iscrizione.

In assenza di disposizioni specifiche, questa interpretazione garantisce che l’avvocato soddisfi tutte le condizioni necessarie per esercitare la professione in conformità con le norme vigenti.

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