Fattispecie
- Un avvocato ha patrocinato una parte (ad es. il marito) nella procedura di separazione consensuale, poi omologata.
- Successivamente, il nuovo avvocato della stessa parte lo cita come testimone in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, chiedendogli di riferire su quale fosse la volontà originaria delle parti al momento della separazione.
1. Profili deontologici e regole di comportamento
a) Segreto professionale e obbligo di riservatezza
L’avvocato ha il dovere inderogabile di rispettare il segreto professionale e la riservatezza su tutto quanto abbia appreso in ragione del mandato e del rapporto fiduciario con l’assistito:
- Art. 13 Codice Deontologico Forense (CDF):
L’avvocato non può rivelare fatti o informazioni apprese per ragione del proprio ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto professionale, se non nei limiti strettamente necessari alla tutela del proprio cliente (o ex cliente) e mai contro di esso. - Art. 28 CDF:
“L’avvocato non può essere testimone su ciò che gli è stato confidato dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza a ragione del proprio mandato.”
b) Incompatibilità tra patrocinio e testimonianza (divieto di testimoniare su fatti appresi in qualità di difensore):
- Art. 249 c.p.c. codifica il divieto per il difensore di essere testimone sui fatti oggetto dell’affare per cui presta (o ha prestato) patrocinio, se non è cessato il mandato da almeno due anni, o anche successivamente, se la testimonianza può ledere il segreto professionale.
- Cass. Civ. Sez. I, 4 luglio 2018 n. 17572; CNF sentenza n. 107/2018:
L’avvocato non può essere costretto a deporre su fatti appresi nell’esercizio delle sue funzioni, se non nei limitati casi di cui all’art. 249 c.p.c., e comunque mai su fatti coperti da segreto professionale.
2. Possibili conseguenze disciplinari in caso di deposizione
- Qualora l’avvocato deponga su volontà espresse dalle parti in sede di separazione consensuale, riferendo informazioni coperte da riservatezza (anche solo di una parte), viola il dovere di riservatezza e segreto professionale (artt. 13 e 28 CDF).
- Tale condotta integra illecito disciplinare sanzionabile, come costantemente rilevato dalla giurisprudenza disciplinare:”L’avvocato che abbia assistito una parte in un procedimento di separazione, non può poi essere sentito come testimone sulle trattative e sulle volontà delle parti, essendo obbligato al rispetto del segreto professionale anche oltre la cessazione del mandato.”
(Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 29 gennaio 2016; massima e testo disponibili su https://codicedeontologico-cnf.it)
3. Eccezioni
- La deposizione può essere resa solo su fatti non riservati o comuni, mai su elementi oggetto di confidenza, trattativa o volontà privata delle parti, in quanto informazioni apprese proprio in ragione del mandato.
- L’avvocato può sciogliersi solo da tale riservatezza con il consenso espresso e informato di tutte le parti interessate, ovvero nel caso debba tutelare un proprio diritto in conflitto giudiziario estraneo al caso in questione (art. 13 CDF; CNF sent. n. 87/2010).
4. Conclusioni operative
- L’avvocato deve opporre il segreto professionale e astenersi dal testimoniare sulle volontà espresse dalle parti in sede di separazione o sulle confidenze/proposte emerse in trattativa, anche se richiesto dal collega o dal tribunale.
- In caso di citazione come teste, potrà presentare istanza scritta di esonero ex art. 249 c.p.c. e art. 13, 28 CDF.
In sintesi:
> L’avvocato che ha assistito una parte in una separazione omologata non può testimoniare, nel successivo giudizio di modifica delle condizioni, sulle volontà espresse al momento della separazione – integrando la deposizione una violazione del segreto professionale e del dovere di riservatezza (artt. 13, 28 CDF; CNF n. 34/2016).
Testi integrali delle sentenze disponibili su https://codicedeontologico-cnf.it.
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