In breve: sì, si può sostenere che gli atti difensivi dell’incolpato, in quanto parte del fascicolo disciplinare, non sono normalmente suscettibili di accesso da parte dell’esponente o di terzi estranei al procedimento. Diverso è il caso dell’incolpato (o del suo difensore), che ha pieno diritto di accedere al fascicolo.
Riferimenti e principi
- Diritto di accesso dell’incolpato: è espressamente previsto dalla legge forense e dal Regolamento CNF n. 2/2014. L’art. 59, comma 1, lett. b), L. 247/2012 stabilisce che l’incolpato “ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale”; l’art. 14, comma 6, Reg. CNF n. 2/2014 ribadisce che, “in ogni momento della fase istruttoria, l’incolpato ha diritto di accedere agli atti”. (foroeuropeo.it)
- Inapplicabilità dell’accesso amministrativo generale (L. 241/1990; accesso telematico DPR 184/2006): la materia è regolata in via esclusiva dalla L. 247/2012 e dal Reg. CNF n. 2/2014; non sussiste un diritto a ottenere l’invio digitale della documentazione. CNF, sent. n. 90/2022 e, più di recente, CNF, sent. n. 23/2025. (codicedeontologico-cnf.it)
- L’esponente non è parte del procedimento: non ha diritto al contraddittorio, a essere informato sul corso o sull’esito, né a partecipare al procedimento (eventualmente può essere escusso come testimone). Di regola, dunque, non ha titolo per accedere al fascicolo e, quindi, neppure agli atti difensivi dell’incolpato. CNF, sent. n. 266/2016; CNF, sent. n. 102/2022. (codicedeontologico-cnf.it)
- Tutela della riservatezza e limiti all’ostensione a terzi: il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che gli atti di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato sono sottratti all’accesso civico e, salvo eccezioni specifiche, anche all’accesso documentale ex L. 241/1990, per la particolare incidenza sulla riservatezza degli interessati. Parere n. 50 del 9 febbraio 2017. (garanteprivacy.it)
- Rimedi contro il diniego di accesso: il diniego opposto dal COA/CDD non è impugnabile al CNF; l’eventuale tutela giurisdizionale è davanti al giudice amministrativo. CNF, sent. n. 189/2016. (codicedeontologico-cnf.it)
Conclusione operativa
- Sì: è corretto sostenere che gli atti difensivi dell’incolpato non sono accessibili all’esponente o a terzi, stante la natura “chiusa” del procedimento disciplinare forense, la non applicabilità dell’accesso amministrativo generale e la prevalente tutela della riservatezza.
- No: non si può escludere l’accesso all’incolpato e al suo difensore, cui la legge e il Regolamento riconoscono un diritto pieno di visione e di estrazione di copia del fascicolo, ivi compresi gli atti difensivi e gli atti istruttori su cui il CDD intenda fondare la decisione. (foroeuropeo.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.