L’obbligo di formazione continua per gli avvocati è previsto dall’articolo 11 della Legge n. 247/2012 e consiste nell’aggiornamento continuo della propria competenza professionale. Come previsto dall’articolo 15 del Regolamento per la Formazione Continua, l’esenzione dall’obbligo formativo è prevista per gli avvocati che abbiano svolto almeno 25 anni di attività professionale o che abbiano raggiunto l’età di 60 anni. Tuttavia, la norma non specifica se l’anzianità professionale da considerare debba essere riferita esclusivamente all’iscrizione all’albo degli avvocati o se debba includere anche il periodo di praticantato. Quindi, con un’interpretazione estensiva, il periodo di praticantato potrebbe essere considerato come parte dell’anzianità professionale dell’avvocato e quindi potrebbe essere considerato per l’esenzione dall’obbligo formativo. Tuttavia, per avere una risposta più precisa è necessario consultare le norme e la giurisprudenza in materia e valutare il caso specifico del collega. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza potrebbe essere in grado di fornire una risposta più dettagliata.