In breve: no, non puoi inviare lettere promozionali “a freddo” a possibili clienti per proporre le tue prestazioni. È vietata l’offerta diretta, non richiesta, delle proprie prestazioni al domicilio o nei luoghi di lavoro degli utenti e, comunque, la “prestazione personalizzata” rivolta a persona determinata per uno specifico affare.
Riferimenti
- Art. 37 CDF (Divieto di accaparramento di clientela): divieto di offrire le prestazioni “al domicilio degli utenti” o “nei luoghi di lavoro” e di offrire, senza esserne richiesti, una “prestazione personalizzata” per uno specifico affare. (studiocataldi.it)
- Art. 35 CDF (Dovere di corretta informazione): l’informazione pubblica sull’attività è ammessa ma deve essere veritiera, trasparente, corretta, non comparativa, non suggestiva, nel rispetto di segretezza e riservatezza; vietata l’indicazione dei nominativi dei clienti anche se consenzienti. (codicedeontologico-cnf.it)
- L. 247/2012, art. 10: consente la pubblicità informativa, ma alle condizioni sopra (trasparenza, verità, correttezza; no comparativa/suggestiva). L’inosservanza integra illecito disciplinare. (normattiva.it)
Giurisprudenza disciplinare (esempi utili)
- CNF, sent. 1 dicembre 2017, n. 203: illecito l’invio di lettera + brochure a un condominio perché integra offerta diretta di prestazioni al domicilio dei destinatari (sanzione attenuata ad avvertimento). (ilfogliodelconsiglio.it, studiocataldi.it)
- CNF, sent. 4 ottobre 2019, n. 93: illecito offrire, senza richiesta, assistenza per “Legge Pinto” con lettera e procura allegata; è prestazione personalizzata vietata (censura). (codicedeontologico-cnf.it)
Cosa puoi fare legittimamente
- Pubblicità/informazione non personalizzata tramite mezzi generalisti: sito web, stampa, cartellonistica, radio/TV, online, ecc., nel rispetto di art. 10 L. 247/2012 e art. 35 CDF. Anche cartelloni allo stadio sono stati ritenuti ammissibili in astratto dal CNF (parere 20 febbraio 2015, n. 5-bis), fermo il rispetto dei limiti deontologici. (italiaoggi.it)
- Comunicazioni inviate solo a chi le abbia richieste o autorizzate (es. newsletter su opt‑in), purché non contenenti offerte personalizzate su specifiche posizioni e sempre nel rispetto di art. 35 CDF. (codicedeontologico-cnf.it)
Avvertenze pratiche
- Evita mailing “nominativi” a imprese o privati proponendo assistenza su specifiche vicende (multe, cartelle, ricorsi, cessioni, ecc.): rientra nei divieti dell’art. 37 CDF. (studiocataldi.it)
- Non contattare soggetti che sai assistiti da un collega senza il suo consenso (art. 41 CDF). (altalex.com)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.