…Pur avendo invitato il cliente a soddisfare la richiesta di pagamento del precedente difensore ho depositato la comparsa di costituzione quale nuovo avvocato e non ho mai contattato il collega che mi ha preceduto per avvisarlo di aver assunto l’incarico. Quest’ultimo ha presentato un esposto contro di me dopo che, estraendo dal fascicolo telelmatico il mio atto di costituzione, ha scoperto che mi ero costituito in sua sostituzione. Secondo me non aveva titolo per scaricare nulla dal fascicolo perché non era più difensore e vorrei fargli a mia volta un esposto. E’ deotologicamente corretto il mio comportamento? E’ deontologicamente corretto il suo comportamento?
Grazie per i dettagli. La questione è pienamente deontologica: rispondo con i riferimenti normativi e giurisprudenziali.
1) Sulla tua condotta di avvocato subentrante
- Obbligo di avvisare il collega sostituito: quando subentri per revoca o rinuncia, devi rendere nota “con sollecitudine, anche per le vie brevi” la tua nomina al collega sostituito e adoperarti, senza pregiudizio per la difesa, affinché siano soddisfatte le sue legittime richieste per le prestazioni svolte. La violazione integra illecito disciplinare (di regola avvertimento o censura, secondo gravità). Riferimenti: art. 45 CDF; CNF, sent. 27/2024; CNF, sent. 232/2017; CNF, sent. 99/2013; CNF, sent. 79/2022. Tutte confermano il dovere di comunicare il subentro e di attivarsi per le spettanze del collega. (codicedeontologico-cnf.it)
- Onere della prova dell’attivazione per i compensi: i rapporti conflittuali cliente/ex difensore non esonerano dall’obbligo; grava su chi subentra dimostrare di essersi attivato per far soddisfare le richieste economiche del collega. Riferimento: CNF, sent. 55/2013. (codicedeontologico-cnf.it)
- In concreto: avere solo invitato il cliente a pagare ma non avere avvisato il collega della tua nomina espone a censura deontologica per violazione dei doveri di lealtà e colleganza (art. 45 CDF e principi generali). Le decisioni citate sono univoche. (codicedeontologico-cnf.it)
2) Sulla condotta del collega sostituito (accesso/estrazione dal fascicolo telematico e presentazione dell’esposto)
- “Titolo” a vedere atti dopo revoca: profilo privacy/PCT. Il CNF ha chiarito che questioni sulla persistenza dell’indicazione a sistema e sui conseguenti flussi di atti nel fascicolo telematico attengono a scelte tecniche/organizzative del Ministero, non a competenza deontologica; resta però, deontologicamente, il dovere dell’avvocato che rinuncia (e per giurisprudenza anche in caso di revoca) di informare l’ex assistito delle comunicazioni/notifiche che ancora gli pervengano fino al subentro del nuovo difensore. Riferimenti: Parere CNF n. 37 del 17.10.2023 (art. 32, commi 4-5 CDF); CNF, sent. 388/2016; CNF, sent. 56/2018; Cass., SS.UU., 2755/2019. (codicedeontologico-cnf.it)
- Principio di “prorogatio” processuale: sul piano processuale, revoca e rinuncia non hanno effetto verso la controparte finché non avvenga la sostituzione (art. 85 c.p.c.). Ciò spiega perché il precedente difensore continui talvolta a ricevere atti/avvisi e, in pratica, a poterli visualizzare. Riferimento: art. 85 c.p.c. (brocardi.it)
- Dopo il tuo deposito di costituzione, il precedente difensore non ha titolo a compiere attività difensive, ma il semplice scarico della tua comparsa (documento normalmente presente nel fascicolo del procedimento) non integra, di per sé, un illecito deontologico: manca un precetto deontologico che lo vieti e la competenza su eventuali profili di trattamento dati è estranea al perimetro disciplinare del CNF (cfr. parere CNF 37/2023). Un eventuale esposto “in reazione” su questo specifico punto rischia quindi di essere inammissibile o infondato sotto il profilo disciplinare. (codicedeontologico-cnf.it)
- Legittimità dell’esposto: chiunque può sollecitare l’azione disciplinare e, comunque, i CDD possono attivarsi anche d’ufficio (art. 50, comma 4, L. 247/2012). L’esposto non richiede un “titolo” particolare; è atto ammissibile anche se proveniente da controparte o da altro avvocato. Quanto alla forma, è stato precisato che l’esposto sottoscritto dal solo difensore per conto del cliente non richiede procura (CNF, sent. 145/2018). (ildiritto.it)
3) Cosa fare ora (per ridurre il rischio disciplinare)
- Comunica subito, a mezzo PEC, al collega sostituito la tua nomina e l’avvenuta costituzione, chiedendo contestualmente la trasmissione integrale del fascicolo di studio. La mancata consegna dei documenti al collega subentrato è a sua volta illecito (CNF, sent. 26/2018; v. anche CNF, 94/2013 e successive). Conserva le prove delle comunicazioni. (codicedeontologico-cnf.it)
- Documenta puntualmente le tue iniziative per favorire la soddisfazione delle legittime richieste economiche del collega (solleciti al cliente, disponibilità a postergare il tuo credito, ecc.), poiché l’onere probatorio è tuo (CNF, 55/2013). (codicedeontologico-cnf.it)
- Valuta con prudenza un contro-esposto: allo stato, non vedo un profilo deontologico certo a carico del collega per il solo fatto di avere visionato/estratto la tua comparsa dal fascicolo; diversi sono, invece, i profili contestabili a te per la mancata comunicazione del subentro (art. 45 CDF). (codicedeontologico-cnf.it)
Conclusione sintetica
- Tuo comportamento: non deontologicamente corretto, per omissione dell’obbligo di informare il collega sostituito e di attivarti in modo tracciabile per le sue spettanze (art. 45 CDF; CNF 27/2024; 232/2017; 99/2013; 55/2013). (codicedeontologico-cnf.it)
- Comportamento del collega: la semplice estrazione dal fascicolo telematico dell’atto da cui ha appreso il tuo subentro e la presentazione dell’esposto non integrano, di per sé, illecito disciplinare; i profili sul “titolo” ad accedere al fascicolo sono estranei alla competenza deontologica del CNF (parere 37/2023; art. 32 CDF; art. 85 c.p.c.). (codicedeontologico-cnf.it)
Le decisioni e i pareri citati sono reperibili, per esteso, nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it