Sì, secondo l’art. 6, comma 2 del Regolamento per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6), l’obbligo della formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, al di là dell’esercizio oggettivo della professione forense. Quindi, anche se non eserciti la professione, sei comunque obbligato ad adempiere all’obbligo di formazione continua. Questa informazione è confermata dalla FAQ del CNF, disponibile sul sito ufficiale all’indirizzo https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/faq.