L’articolo 68 del Codice Deontologico Forense (CDF) stabilisce il divieto per un avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi o conviventi nel contesto di controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per rappresentare uno di essi contro l’altro. Questo divieto si applica senza limiti temporali e mira a prevenire conflitti di interesse, garantendo così la tutela della riservatezza e della fiducia che si instaura tra avvocato e cliente.

La norma non richiede che si sia svolta attività di difesa formale, ma si estende a ogni forma di assistenza data nel tentativo di raggiungere un accordo, anche solo su un singolo punto. L’intento è quello di evitare ogni situazione in cui il patrimonio di conoscenze ottenute precedentemente possa essere utilizzato in modo pregiudizievole per una delle parti coinvolte.

La giurisprudenza ha ribadito l’applicazione di questa norma, ad esempio nella sentenza n. 245 del 15 dicembre 2022 del Consiglio Nazionale Forense, confermando che l’integrazione del divieto non richiede lo svolgimento di attività formale di rappresentanza ma è sufficiente l’avvio di qualsiasi azione che possa configurare un conflitto di interessi (CNF, sentenza n. 245/2022).

Questa previsione rappresenta una forma di tutela anticipata contro il conflitto d’interessi e si applica alle relazioni instaurate nel corso delle controversie familiari, comprese quelle tra coniugi o conviventi more uxorio.

Di seguito, ecco alcuni precedenti giurisprudenziali pertinenti a tale articolo nell’ambito del diritto di famiglia:

  1. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 12 dicembre 2023: In questa sentenza, il CNF ha ribadito che l’articolo 68 CDF vieta l’assunzione di incarichi contro i coniugi o i conviventi more uxorio, qualora l’avvocato li abbia assistiti congiuntamente in precedenti controversie familiari. Questo divieto mira a prevenire potenziali conflitti d’interesse, senza che sia necessario dimostrare l’uso di informazioni riservate raccolte nel corso del precedente incarico.
  2. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 15 dicembre 2022: La sentenza conferma che l’assistenza congiunta di coniugi o conviventi more uxorio in qualsiasi forma di controversia familiare attiva il divieto per l’avvocato di rappresentare successivamente uno di essi contro l’altro. L’accento è posto su una prevenzione ex ante dei conflitti di interesse.
  3. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024: La Suprema Corte ha esteso l’applicazione dell’articolo 68 CDF anche ai legali che lavorano in associazione o nello stesso studio legale, rafforzando il divieto di conflitto d’interessi anche per i colleghi dello stesso studio.

Questi precendenti sottolineano l’importanza della tutela dei principi di lealtà e correttezza nella professione legale, specialmente nelle controversie di natura familiare, e ribadiscono che il divieto non richiede l’effettivo uso di informazioni riservate in precedenza acquisite, ma si applica già alla mera possibilità di conflitto d’interessi.


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