Se stai svolgendo il tirocinio ex art. 73 DL 69/2013, devi contemporaneamente frequentare un corso di formazione ex art. 43 L. n. 247/2012. L’attività di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari può essere svolta contestualmente al tirocinio professionale e alla frequentazione della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo restando l’obbligo di assiduità, diligenza e riservatezza durante lo svolgimento del tirocinio professionale. La frequenza dei corsi di formazione è obbligatoria e deve essere svolta con profitto per un periodo non inferiore a diciotto mesi. Inoltre, il praticante avvocato deve rispettare le norme di deontologia professionale durante lo svolgimento del tirocinio e deve essere presente presso lo studio del professionista o comunque operare sotto la diretta supervisione del professionista per almeno venti ore settimanali. (Art. 3 D.M. 70/2016).
(Fonte: FAQ COA Roma su Scuola Forense: https://www.ordineavvocatiroma.it/faq-scuola-forense/)