I rapporti tra avvocati e testimoni o persone informate sui fatti oggetto di un procedimento sono disciplinati dal Codice Deontologico Forense (CDF), in particolare dall’articolo 55, che stabilisce i doveri dell’avvocato nei confronti dei testimoni e delle persone informate sui fatti.

L’articolo 55 CDF prevede che l’avvocato debba astenersi dal condizionare la libera determinazione dei testimoni e delle persone informate sui fatti. Inoltre, l’avvocato non deve cercare di influenzare il contenuto delle loro dichiarazioni, né deve indurli a non rendere dichiarazioni o a sottrarsi alla testimonianza.

L’avvocato deve anche evitare di intrattenere rapporti con i testimoni o le persone informate sui fatti che possano compromettere la loro imparzialità o che possano essere interpretati come un tentativo di influenzare il loro comportamento.

Queste disposizioni sono volte a garantire la correttezza e l’imparzialità del processo, evitando che possano essere esercitate pressioni indebite sui testimoni o sulle persone informate sui fatti, che potrebbero alterare la verità processuale.


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