L’indipendenza tra il procedimento penale e quello disciplinare degli avvocati è un principio fondamentale nel diritto italiano. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale, e ciò significa che le decisioni prese in sede penale non vincolano necessariamente l’esito del procedimento disciplinare. Questo principio è stato ribadito in diverse sentenze del Consiglio Nazionale Forense (CNF).
L’eventuale estinzione del reato penale, ad esempio per intervenuta prescrizione, non ha alcun impatto sull’affermazione di responsabilità disciplinare. Tale responsabilità si fonda sulla violazione delle regole deontologiche che regolano la condotta degli avvocati, mirate a garantire la dignità e il decoro della professione forense (CNF, Sentenza n. 230 del 29 novembre 2022; Sentenza n. 46 del 9 maggio 2022).
Inoltre, anche durante la pendenza di un procedimento penale, non è preclusa, di per sé, l’iscrizione all’albo o al registro, dato che il nostro ordinamento processuale penale si ispira al principio della presunzione di innocenza (CNF, Sentenza n. 245 del 18 dicembre 2020; Sentenza del 23 gennaio 2017, n. 1).
Questa indipendenza implica anche che l’organo disciplinare deve autonomamente accertare i fatti che costituiscono eventuali illeciti disciplinari, senza attendere l’esito del procedimento penale (Cassazione, SS. UU, Sentenza n. 8946 del 29 marzo 2023).