La mancata formazione obbligatoria da parte dell’avvocato configura illecito disciplinare, specificamente disciplinato dalla normativa forense e dal Codice Deontologico Forense (CDF).
1. Riferimenti normativi
Art. 11, L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense): > “L’avvocato ha l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale per tutto l’esercizio della professione, secondo le modalità e i programmi stabiliti dal Consiglio nazionale forense”.
Art. 15, D.M. 13 luglio 2022, n. 94“L’iscritto all’albo che non adempie all’obbligo di formazione professionale continua è soggetto, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a sanzione disciplinare.”
(ultimo Regolamento sulla formazione continua del CNF, entrato in vigore dal 1° gennaio 2023): >
Art. 20, comma 1, lett. b), L. 247/2012:
“La violazione dei doveri e delle regole deontologiche comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: b) censura”.
2. Giurisprudenza e prassi disciplinare
- CNF, sent. n. 230/2022:
“L’omessa partecipazione all’attività di formazione continua, obbligatoria ex art. 11 L. 247/2012 e art. 15 reg. CNF formazione, integra illecito disciplinare e comporta la sanzione della censura.” - CNF, sent. n. 183/2021:
“Il rispetto dell’obbligo di formazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio della professione forense; la violazione sistematica o reiterata determina responsabilità disciplinare.”
3. Procedimento
- La verifica dell’adempimento della formazione spetta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA); l’inadempimento è segnalato ai Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD) che procedono disciplinarmente.
- In caso di violazione viene normalmente irrogata la censura (art. 20 lett. b, L. 247/2012), salva la valutazione della gravità del caso concreto.
4. Esimenti e valutazioni
- L’avvocato può essere esonerato in caso di gravi motivi personali (salute, maternità, etc.) secondo quanto riportato nel regolamento formazione.
- La sanzione è proporzionata anche al numero dei crediti mancati e all’eventuale recidiva (CNF, sent. n. 221/2022).
Sintesi finale
L’avvocato che non rispetta l’obbligo di formazione continua (mancato conseguimento dei crediti nel triennio), incorre in sanzione disciplinare (tipicamente censura) ai sensi dell’art. 15 D.M. n. 94/2022 e art. 20, comma 1, lett. b), L. 247/2012. Si tratta di illecito oggettivo che viene valutato e sanzionato dai consessi disciplinari (CNF, CDD) e può comportare conseguenze anche più gravi se reiterato o connotato da particolare gravità.
Fonti
- Art. 11, 20 L. 247/2012
Art. 15 D.M. n. 94/2022 (Regolamento CNF Formazione continua)- CNF, sent. n. 230/2022; n. 183/2021; n. 221/2022