La questione della produzione in giudizio di comunicazioni riservate tra avvocati o tra avvocato e cliente è disciplinata in ambito deontologico dall’articolo 48 del Codice Deontologico Forense (CDF).
Secondo l’art. 48 CDF, l’avvocato deve astenersi dal produrre o riferire in giudizio comunicazioni che siano riservate, in quanto basate su rapporti fiduciari o provenienti dall’altra parte e designate come riservate. Tale comportamento, se non autorizzato, può violare le norme deontologiche e portare a sanzioni disciplinari.
L’articolo mira a preservare la natura confidenziale delle comunicazioni nell’ambito del rapporto professionale e negoziale, rispettando così il principio di lealtà e correttezza che deve guidare l’attività dell’avvocato.
Se un avvocato viola questo obbligo, il comportamento potrebbe essere sottoposto a valutazione da parte del Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) competente, il quale, accertata l’infrazione, può adottare le misure disciplinari previste.