La rinuncia all’esposto non determina in alcun modo l’estinzione del procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato.
Principio:
L’azione disciplinare in ambito forense ha natura officiosa e non rientra nella disponibilità delle parti: il procedimento è volto a tutelare l’immagine della categoria forense, che rappresenta un bene collettivo e non è oggetto di un diritto disponibile delle sole parti coinvolte. Pertanto, sia la rinuncia all’esposto da parte del denunciante, sia l’eventuale soluzione bonaria della controversia tra le parti, non producono effetti estintivi sul procedimento disciplinare già avviato.
La “remissione” dell’esposto può avere invece rilevanza ai fini della determinazione della sanzioneeventualmente irrogabile, ma non incide sullo svolgimento e sulla prosecuzione dell’azione disciplinare.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020:
L’azione disciplinare è officiosa, volta a tutelare l’immagine della categoria (bene protetto, non soggetto a diritto disponibile): la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti non comporta l’estinzione del procedimento.
Testo integrale reperibile su:https://codicedeontologico-cnf.it - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 6 dicembre 2019
- Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 25 giugno 2022
Questi orientamenti sono unanimi: la volontà del denunciante/istante non è idonea a bloccare o chiudere il procedimento disciplinare, che persegue un interesse pubblico generale.
Se desideri conoscere ulteriori dettagli sulle conseguenze pratiche della rinuncia all’esposto, sulle fasi del procedimento o sulle modalità di valutazione da parte del Consiglio distrettuale di disciplina, chiedi pure!