La rinuncia all’esposto non determina l’estinzione del procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato. Questo principio è fondato sull’idea che l’azione disciplinare abbia natura officiosa e sia volta a tutelare l’immagine e il decoro della professione, piuttosto che gli interessi individuali delle parti coinvolte. Pertanto, una volta avviato, il procedimento disciplinare prosegue indipendentemente dalla volontà del denunciante di ritirare l’esposto.
Secondo la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense, l’azione disciplinare non è nella disponibilità delle parti, poiché è finalizzata a proteggere un bene di interesse pubblico, ovvero l’immagine della categoria professionale degli avvocati. La rinuncia all’esposto, infatti, può avere rilevanza solo in merito alla determinazione della sanzione, ma non comporta l’estinzione del procedimento disciplinare.
Questo è stato chiarito, tra l’altro, dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020, e dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 148 del 6 dicembre 2019. Entrambe le sentenze ribadiscono che l’eventuale risoluzione bonaria della controversia tra le parti o la “remissione” dell’esposto non impedisce la continuazione dell’azione disciplinare, che rimane una questione di interesse pubblico.