L’articolo 9 del Codice Deontologico Forense, enunciando i principi fondamentali della professione forense quali probità, dignità, decoro e indipendenza, non comporta un autonomo aggravamento della sanzione in presenza di un comportamento illecito che trova la sua disciplina specifica in altre norme deontologiche.
Il principio di specialità sancisce che un comportamento illecito disciplinato da una norma specifica non viene ulteriormente aggravato dall’articolo 9, poiché i principi generali lì enunciati si considerano già violati implicitamente nel momento in cui viene compiuto un atto illecito. Ciò è stato ribadito in diverse sentenze del Consiglio Nazionale Forense, come la sentenza n. 87 del 1° giugno 2022 e la sentenza n. 190 del 3 ottobre 2023.
In pratica, se un avvocato viola una norma specifica del codice deontologico che prevede una sanzione determinata, non sarà ulteriormente penalizzato per la violazione dei principi generali del dovere di probità e correttezza di cui all’articolo 9, se non nella misura in cui tali principi non trovano già applicazione nei termini specifici di una fattispecie più dettagliata.
Per quanto riguarda le sanzioni, il CDF prevede vari livelli di sanzione a seconda della gravità e della specificità dell’infrazione, come ad esempio avvertimenti, censura, sospensione e radiazione.