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Il comportamento dell’avvocato che rifiuta di restituire le deleghe ai clienti che gli hanno revocato il mandato costituisce un illecito disciplinare.

Riferimenti normativi e deontologici

Art. 33, Codice Deontologico Forense (Restituzione dei documenti): > “L’avvocato, cessato per qualsiasi causa l’incarico, ha il dovere di restituire tempestivamente al cliente o alla parte assistita quanto ricevuto per l’esecuzione del mandato, ivi compresi atti, documenti e quanto altro di pertinenza della parte medesima.”

La «delega» (ad esempio, procura alle liti, originali o copie autentiche, o altri documenti formali) rientra a pieno titolo tra i documenti di cui il cliente deve tornare in possesso, salvo quanto previsto per la corrispondenza classificata “riservata” ex art. 48 CDF.

Art. 2235 c.c. > “Il prestatore d’opera deve restituire al cliente le cose ricevute per l’esecuzione dell’opera…”

Art. 66 del R.D.L. n. 1578/1933. > “L’avvocato che ha cessato di esercitare il mandato deve restituire senza ritardo, su richiesta del cliente, tutti gli atti e i documenti… ”


Giurisprudenza e prassi del CNF

  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 421 del 15/11/2024
    “Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dell’art. 33 CDF, ometta di restituire e consegnare tempestivamente a cliente e parte assistita gli atti ed i documenti concernenti il mandato professionale, ad eccezione della corrispondenza riservata ex art. 48 CDF.”
  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 28/2/2023
    “L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c. e 33 cdf (nonché art. 66 del R.d.l. n. 1578/33), l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.”

Non è ammessa la ritenzione per compensi non pagati

La giurisprudenza disciplinare e la dottrina sono concordi: l’avvocato non ha diritto di ritenzione degli atti e documenti ricevuti, nemmeno per ottenere il pagamento dei propri compensi (cfr. CNF, sentenza n. 155/2020 e Cass., SS.UU., sent. n. 3112/1987).


Sanzione

La sanzione che ne deriva è almeno la censura, ma nei casi di particolare ostinazione o danno si giunge alla sospensione dall’esercizio della professione (v. CNF, sent. n. 11/2023; n. 421/2024).


Conclusione:
Il rifiuto dell’avvocato di restituire deleghe, procure o altri documenti al cliente che gli ha revocato il mandato è comportamento disciplinarmente rilevante ai sensi dell’art. 33 CDF, degli artt. 2235 c.c. e 66 R.D.L. 1578/33, secondo consolidata giurisprudenza CNF.


Riferimenti:

  • Art. 33 CDF
  • Art. 2235 c.c.
  • Art. 66 R.D.L. 1578/1933
  • CNF, sentenze: n. 421/2024; n. 11/2023; n. 155/2020
  • Cassazione SS.UU. n. 3112/1987