L’articolo 68 del Codice Deontologico Forense stabilisce un principio di incompatibilità che interessa l’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari. Questo professionista deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi. Pertanto, se un avvocato ha assistito entrambi i coniugi in una separazione consensuale, non può successivamente rappresentare uno dei due in un procedimento di divorzio giudiziale contro l’altro. Questo per evitare un potenziale conflitto di interessi e garantire il rispetto del principio dell’indipendenza e dell’imparzialità dell’avvocato. La violazione di questo principio può costituire un illecito disciplinare e comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari. Riferimento normativo: Codice Deontologico Forense, art. 68.


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