vvocato che, in un proprio atto, attribuisca a precedenti giurisprudenziali “principi di diritto” che in realtà non si ricavano dalle decisioni citate
- Regola: è condotta deontologicamente rilevante quando sia idonea a trarre in errore il giudice o le parti, specie se consapevole o frutto di grave negligenza, perché contraria a lealtà e dovere di verità. Non è necessario che si tratti solo di “falsità di fatto”: presentare come affermato dalla giurisprudenza ciò che la giurisprudenza non dice è, di per sé, una dichiarazione non veritiera sul contenuto di un fatto-processo (il precedente), quindi vietata. Rilevano:
- Art. 50 CDF (dovere di verità): vieta dichiarazioni false su fatti suscettibili di essere assunti a presupposto del provvedimento; il contenuto di una sentenza è un fatto oggettivo. Il dovere opera anche fuori dallo stretto perimetro del “processo” in senso tecnico. (foroeuropeo.it)
- Art. 9 CDF (probità, dignità, decoro) e art. 88 c.p.c. (lealtà e correttezza nel processo). (codicedeontologico-cnf.it)
- Giurisprudenza deontologica: il CNF ribadisce che l’avvocato deve astenersi da accuse o affermazioni consapevolmente false e privilegiare sempre verità e legge anche a costo di rinunciare al mandato (es., CNF n. 8/2018; CNF n. 142/2018). In casi di falsità documentali e simili, sono state irrogate persino sospensioni. (codicedeontologico-cnf.it)
- Dosimetria: da avvertimento/censura (imprecisioni gravi o uso strumentale di richieste infondate) fino alla sospensione quando la falsità o l’inganno siano intenzionali o reiterati. (codicedeontologico-cnf.it)
- Limite: un mero errore materiale o una svista isolata, prontamente corretta e priva di idoneità a fuorviare, di regola non integra illecito disciplinare; la valutazione è caso per caso su dolo/colpa, gravità ed effetti.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it.