Sì, un avvocato italiano che eserciti la professione all’estero e sia titolare di partita IVA rilasciata da un paese dell’Unione Europea rispetta il requisito dettato dall’art. 2 del D.M. 47/2016. Infatti, il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 16 del 31 maggio 2023, ha stabilito che la titolarità di una partita IVA attiva, necessaria per la valutazione della effettività e continuità dell’esercizio della professione di avvocato, può essere posseduta anche all’estero. La norma non specifica che la partita IVA debba essere necessariamente aperta nel territorio dello Stato italiano. Pertanto, ai fini dell’accertamento della continuità dell’esercizio della professione, il requisito del D.M. 47/2016 è soddisfatto anche qualora l’avvocato sia titolare di partita IVA estera.