L’avvocato privo di jus postulandi perché sospeso con provvedimento definitivo o immediatamente esecutivo (ad es., cautelare) può ancora rappresentarsi da sè dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD), giacché il procedimento ivi celebrato non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa, per il quale peraltro non è prevista l’obbligo di difesa tecnica (a differenza, ad esempio, della mediaconciliazione ex D.Lgs. n. 28/2010), sicché non è necessario il patrocinio di un avvocato (munito di jus postulandi).

Altro discorso, invece, per i procedimenti dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), ove l’impugnazione deve in tal caso essere proposta attraverso un altro avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (CNF, sentenza n. 115 del 7 giugno 2023).


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