Non esiste una norma specifica che stabilisca che un avvocato sia considerato negligente se non utilizza l’intelligenza artificiale (AI) nel suo lavoro. Tuttavia, l’articolo 1176 del Codice Civile stabilisce che nel caso di esercizio di attività professionali l’obbligazione deve essere eseguita secondo la diligenza professionale, tenuto conto della natura dell’opera e dell’uso professionale.
In base a questo principio, se l’uso dell’AI diventasse uno standard accettato e riconosciuto nella pratica legale, e il suo utilizzo fosse necessario per garantire la diligenza richiesta, un avvocato potrebbe teoricamente essere considerato negligente per non averla utilizzata. Tuttavia, al momento non ci sono linee guida o precedenti giurisprudenziali che stabiliscano un obbligo in tal senso.
Il Codice Deontologico Forense (CDF), inoltre, non fa riferimento specifico all’uso dell’AI, ma impone all’avvocato di agire con competenza, diligenza, onestà e integrità (art. 14 CDF). E sempre il codice deontologico impone agli avvocati il dovere di tenersi aggiornati (art. 15 CDF). Pertanto, l’uso o meno dell’AI dovrebbe essere valutato alla luce di questi principi generali.
In conclusione, non si può affermare con certezza che un avvocato sia negligente per il solo fatto di non utilizzare l’AI, ma l’evoluzione delle prassi professionali e delle tecnologie potrebbe influenzare il giudizio sulla diligenza richiesta in futuro.