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Sì, ma entro confini precisi. L’avvocato può “sponsorizzare” o pubblicizzare una collaborazione con un gruppo di altri professionisti se rispetta queste regole:

  • Informazione veritiera e trasparente: è lecito indicare collaborazioni, rete o team multidisciplinare, purché l’informazione sia corretta, non equivoca, non comparativa/denigratoria o suggestiva e chiarisca chi fa cosa (le prestazioni legali restano personali dell’avvocato). Base: art. 17 CDF. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Niente intermediazione o “referral fees”: è vietato acquisire clientela tramite agenzie/procacciatori e corrispondere o ricevere provvigioni/compensi per la presentazione di clienti o per ottenere incarichi. Anche omaggi/vantaggi per ottenere difese sono illeciti. Base: art. 37, commi 1‑3 CDF. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Evitare accaparramento di clientela: la comunicazione non deve trasformarsi in offerta “personalizzata” non richiesta né in messaggi fuorvianti (es. promesse di prestazioni gratuite o a costo simbolico per attrarre incarichi). V. CNF, sent. n. 219/2024 (prestazioni personalizzate non richieste) e n. 130/2024 (offerta “gratuita” suggestiva). Base: art. 37 CDF. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Se la collaborazione è stabile e si presenta come struttura integrata che offre servizi professionali in modo organizzato, occorre la forma corretta:
    • STP (società tra professionisti, anche multidisciplinare): art. 10 L. 183/2011 e D.M. Giustizia n. 34/2013 (informazioni al cliente, iscrizione in sezione speciale dell’albo/registro, disciplina delle incompatibilità). (ius.giuffrefl.it)
    • Società tra avvocati (STA): art. 4‑bis L. 247/2012 (almeno 2/3 capitale e voti a soci professionisti; maggioranza dell’organo di gestione composta da avvocati; iscrizione in sezione speciale dell’albo). (brocardi.it)
  • Conflitto di interessi e indipendenza: se la collaborazione è stabile o non occasionale, valgono i limiti dell’art. 24 CDF (dovere di astensione in caso di conflitto, anche solo potenziale). Evitare assetti che possano condizionare l’indipendenza o creare conflitti con i clienti del gruppo. (codicedeontologico-cnf.it)

Indicazioni pratiche di dicitura lecita

  • “Lo Studio [Nome] collabora con il gruppo [Nome] (commercialisti/ingegneri/psicologi, ecc.) per attività strumentali. Le prestazioni legali sono svolte personalmente dall’Avv. [Nome]. Informazioni e preventivo su richiesta.” (coerente con art. 17 CDF; evita intermediazione e accaparramento). (codicedeontologico-cnf.it)

Attenzione a:

  • evitare claim su “gratuito patrocinio” fuori contesto o prezzi simbolici per attirare incarichi; sono stati ritenuti illeciti dal CNF (n. 130/2024). (codicedeontologico-cnf.it)
  • non presentare come “unica struttura” ciò che è solo collaborazione occasionale, a meno di adottare una STP/STA e adempiere agli obblighi di iscrizione e informazione. (bosettiegatti.eu)

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it. Vuoi che riveda un testo specifico di sponsorizzazione per renderlo conforme a queste regole?

nome avvocato compare sul sito di un collaboratore

Sì, il nome dell’avvocato può comparire sul sito di un collaboratore, ma solo nel rispetto delle regole deontologiche e senza creare equivoci su chi presta l’attività legale. In pratica:

  • Verità e trasparenza dell’informazione: è lecito indicare la collaborazione (es. “collaborazione esterna”, “of counsel”, “rete professionale”), purché l’informazione sia corretta, non equivoca, non suggestiva o comparativa, e chiarisca che le prestazioni legali sono rese personalmente dall’avvocato. Riferimento: art. 17 Codice Deontologico Forense (CDF).
  • Niente intermediazione/accaparramento: il sito del collaboratore non deve sollecitare incarichi “personalizzati” per affari specifici né convogliare clienti verso l’avvocato mediante procacciatori o “referral fees”. Vietati accordi di provvigione/benefici per ottenere l’incarico. Riferimenti: art. 37 CDF; CNF, sent. n. 93/2019; n. 219/2024; n. 130/2024.
  • Evitare equivoci sulla forma organizzativa: se non esiste una struttura integrata (società tra avvocati o STP), non vanno usati termini come “studio associato”, “partner” o “member” che facciano pensare a un’unica entità. Se invece la collaborazione è stabile e organizzata come offerta congiunta di servizi, occorre adottare la forma corretta e gli adempimenti previsti (Società tra avvocati ex art. 4‑bis L. 247/2012; STP multidisciplinare ex art. 10 L. 183/2011 e D.M. Giustizia n. 34/2013).
  • Consenso e correttezza dei dati: l’uso del nome, dell’immagine e dei contatti dell’avvocato sul sito del collaboratore deve avvenire con il suo consenso e nel rispetto della normativa privacy (Reg. UE 2016/679 – GDPR; D.lgs. 196/2003). L’avvocato deve vigilare affinché le informazioni che lo riguardano siano corrette e aggiornate (principi di correttezza/decoro ex art. 17 CDF).
  • Cose da evitare sul sito del collaboratore:
    • messaggi su “prestazioni gratuite” o impropri richiami al “gratuito patrocinio” per attrarre incarichi;
    • prezzi “stracciati” o claim suggestivi;
    • invii di moduli/procure precompilati a soggetti determinati. Riferimenti: art. 37 CDF; CNF, sent. n. 130/2024; n. 37/2013; n. 93/2019.

Esempio di dicitura lecita
“L’Avv. [Nome], iscritto all’Albo di [Foro], collabora in qualità di [of counsel/collaboratore esterno] con [Studio/Professionista]. Le prestazioni legali sono svolte personalmente dall’Avv. [Nome] con incarico e preventivo diretti all’assistito, nel rispetto del Codice Deontologico Forense.”

Riferimenti

  • Codice Deontologico Forense: art. 17 (informazione sull’attività professionale); art. 37 (divieto di accaparramento di clientela).
  • L. 31 dicembre 2012, n. 247: art. 4‑bis (società tra avvocati).
  • L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 10 e D.M. Giustizia n. 34/2013 (società tra professionisti – STP).
  • CNF, sent. n. 93/2019; n. 219/2024; n. 130/2024; n. 37/2013. Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it

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