Sì, un avvocato sospeso può partecipare al procedimento disciplinare, presentare argomentazioni e prove a difesa, e difendersi da solo dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina (CDD). Questo è perché il procedimento davanti al CDD non ha natura giurisdizionale, ma amministrativa, e l’avvocato ha il diritto di autodifesa.
La possibilità di difendersi personalmente è in linea con il principio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione Italiana all’articolo 24. Anche se un avvocato è stato sospeso, mantiene la capacità di difendersi personalmente nel contesto del procedimento disciplinare promosso contro di lui.
È importante notare che, mentre davanti al CDD l’autodifesa è possibile, in caso di impugnazione del provvedimento del CDD davanti al Consiglio nazionale forense (CNF), l’avvocato sospeso deve farsi assistere necessariamente da un collega abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, cioè un cassazionista, come previsto dall’articolo 59 della legge n. 247/2012.