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In breve: se hai effettivamente consegnato al cliente un preventivo scritto all’atto del conferimento dell’incarico, l’assenza della sua firma non integra di per sé un illecito. L’obbligo deontologico è di predisporre e fornire il preventivo scritto in modo chiaro e completo; non è richiesta, ai fini dell’adempimento del dovere, la sottoscrizione del cliente. Rileva però la prova della consegna: se non riesci a documentarla, in sede disciplinare potrebbe esserti contestata la violazione.

Riferimenti:

  • Obbligo del preventivo scritto: art. 13, comma 5, L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Ordinamento forense), che impone all’avvocato, all’atto dell’incarico, di fornire un preventivo in forma scritta, chiaro e semplice.
  • Doveri di informazione, trasparenza e corretta pattuizione del compenso: art. 27 Codice Deontologico Forense (CDF).
  • Giurisprudenza disciplinare: il mancato preventivo scritto integra illecito deontologico, a prescindere da un’espressa richiesta del cliente (CNF, sentenza n. 13/2019). Le massime richiamano che l’inadempimento agli obblighi informativi verso il cliente è disciplinarmente rilevante.

Cosa fare in concreto:

  • Raccogli e conserva ogni prova della consegna (copia del preventivo con data, PEC/e‑mail di invio, annotazioni di studio, eventuali testimoni). L’onere di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi ricade di fatto sul professionista.
  • Se non hai riscontri documentali, valuta di ritrasmettere ora al cliente il preventivo (PEC/e‑mail), richiedendo “presa visione e accettazione”, per circoscrivere contestazioni sul prosieguo del rapporto.

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it