Il comma 10 dell’art. 28 della L. 247/2012 dispone testualmente, nella sua ultima parte, che “ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario”. Per incarichi giudiziari si devono intendere quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad esempio curatore fallimentare, curatore dell’eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Restano pertanto esclusi dall’incompatibilità gli incarichi o nomine che non comportino l’assunzione di detta qualifica (come appunto nel caso dell’arbitro, dell’amministratore di sostegno, del tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.).

Riferimenti: Consiglio nazionale forense, parere 28 aprile 2017, n. 24

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