No, un praticante avvocato non può far parte di un’associazione tra avvocati (studio legale associato) ai fini dell’esercizio della professione forense. L’articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina le associazioni tra avvocati, prevede che solo gli avvocati iscritti all’albo possono essere soci di tali associazioni. Il requisito soggettivo dell’iscrizione all’albo forense è quindi essenziale per la costituzione del rapporto associativo tra professionisti. Inoltre, anche l’istituto dell’abilitazione del praticante avvocato ha subito una profonda revisione, consentendo al praticante un esercizio professionale limitato ad attività sostitutive dell’avvocato presso il quale venga svolto il tirocinio e, comunque, sempre sotto la responsabilità di quest’ultimo. Pertanto, il praticante avvocato può svolgere attività professionali solo sotto la responsabilità dell’avvocato presso il quale svolge il tirocinio e non può far parte di un’associazione tra avvocati per l’esercizio della professione forense. In questi termini, tra gli altri, Consiglio nazionale forense, parere 24 settembre 2014, n. 60.