No, un terzo che non sia avvocato iscritto all’albo non può qualificare una missiva come “riservata” e vincolare in tal modo l’avvocato al segreto professionale ai sensi dell’art. 48 del Codice Deontologico Forense.
L’art. 48 cdf disciplina il divieto per gli avvocati di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza riservata tra professionisti, ma non estende questo divieto ai terzi. Pertanto, il terzo non ha la facoltà di vincolare l’avvocato al segreto professionale semplicemente dichiarando che la missiva è “riservata”.
Il segreto professionale dell’avvocato, come previsto dall’art. 200 c.p.p., può essere vincolante solo quando il segreto riguarda fatti o notizie di cui l’avvocato è venuto a conoscenza nel corso dell’attività professionale e riguarda i suoi clienti o le loro cause.
In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 23 febbraio 2011, n. 31.