Sì, nel contesto dell’ordinamento professionale forense, gli atti interruttivi della prescrizione disciplinare fanno decorrere un nuovo termine di prescrizione di cinque anni. Come previsto dall’art. 56 della Legge n. 247/2012, questi atti sono:

  1. La comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito.
  2. La notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina.
  3. La notifica della sentenza pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) su ricorso.

Quando uno di questi atti viene compiuto, la prescrizione viene interrotta e inizia a decorrere un nuovo termine di cinque anni. È importante notare, tuttavia, che il procedimento disciplinare complessivamente non può eccedere una durata massima di sette anni e mezzo dal primo atto interruttivo (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 23 maggio 2023).

La giurisprudenza ha chiarito che, affinché l’atto abbia efficacia interruttiva, esso deve essere tale da informare l’avvocato dell’inizio del procedimento a suo carico e dell’oggetto contestato (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10085 del 14 aprile 2023).


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