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Breve risposta: no, non “sempre e in ogni caso”. Tuttavia, rivolgere a iniziative o scritti del collega l’epiteto “spudoratamente” è, nella prassi disciplinare, quasi sempre ritenuto sconveniente/offensivo e dunque illecito ex art. 52 CDF, salvo che ricorrano i rigorosi limiti del diritto di critica difensiva (pertinenza, continenza formale, base fattuale e stretta necessità).

Riferimenti e principi:

  • Regola: l’avvocato deve evitare espressioni sconvenienti od offensive negli atti e nei rapporti professionali (art. 52 CDF); è tenuto a probità, dignità e decoro (art. 9 CDF) e a correttezza e colleganza verso i colleghi (art. 19 CDF).
  • Precedente specifico sul termine: il CNF ha ritenuto che l’uso di “spudoratamente” integra violazione dell’art. 52 CDF (CNF, 30 settembre 2013, n. 161).
  • Criteri applicativi costanti:
    • Il giudice disciplinare valuta autonomamente il profilo deontologico delle frasi, a prescindere da eventuali esiti in sede civile/penale o da mancati provvedimenti di cancellazione nel processo, e considera anche la potenzialità offensiva rispetto al prestigio dell’avvocatura (CNF, 25 settembre 2017, n. 136; CNF, 6 maggio 2019, n. 30).
    • Non esiste rapporto di specialità che “salvi” l’espressione quando è sconveniente/offensiva: l’uso di frasi sconvenienti negli scritti può integrare violazione di più norme deontologiche (CNF, 27 settembre 2018, n. 113).
    • È illecito esprimere apprezzamenti denigratori sull’asserita incapacità del collega; è ammessa una critica solo se strettamente necessaria, pertinente, continente e su base fattuale, specie quando il collega sia parte del giudizio (v. anche artt. 42 e 52 CDF; CNF, 23 dicembre 2017, n. 233; CNF, 5 settembre 2024, n. 312).
  • Sulle conseguenze: anche il richiamo verbale, pur non essendo sanzione disciplinare in senso stretto, presuppone l’accertamento di un illecito (sia pure lieve) ed è comunque afflittivo (art. 22 CDF; CNF, 27 marzo 2024, n. 94).

In sintesi: l’uso di “spudoratamente” verso la condotta o gli scritti del collega difficilmente supera il vaglio dei canoni di continenza e necessità difensive. È prudente sostituire epiteti con valutazioni fattuali e neutre (es.: “affermazione priva di riscontro documentale”, “ricostruzione non conforme agli atti”).

Le sentenze citate sono reperibili per esteso nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it