Certamente! Ti propongo lo schema di studio preliminare di una segnalazione deontologica per asserita violazione dell’art. 24 CDF sul conflitto di interesse, nella specifica ipotesi di due avvocati che condividono studio, numerazioni telefoniche e dominio e-mail. Troverai i pertinenti riferimenti normativi e giurisprudenziali, nonché la principale casistica CNF.
STUDIO PRELIMINARE SULLA SEGNALAZIONE DEONTOLOGICA EX ART. 24 CDF
(Conflitto di interessi tra avvocati operanti nello stesso studio – Collaborazione – Utilizzo di risorse comuni)
1. Inquadramento normativo
L’art. 24 del Codice Deontologico Forense (CDF) disciplina il divieto per l’avvocato di prestare attività professionale in posizione di conflitto di interessi con il cliente o la parte assistita.
In particolare, il comma 5 dell’articolo aggiunge che l’avvocato deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale di controparte faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale.
Norme rilevanti:
- Art. 24 CDF, in particolare comma 5
- Cass., Sez. Un., 24181/2023 (illecito anche potenziale)
- CNF, sent. n. 279/2024; CNF, sent. n. 80/2015; CNF, sent. n. 165/2013
2. Fattispecie segnalata
Secondo la segnalazione:
- Due avvocati esercitano in locali condivisi.
- Uno afferma di essere “libero collaboratore” dell’altro.
- Entrambi condividono i numeri di telefono dello studio.
- Entrambi utilizzano indirizzi e-mail strutturati sullo stesso dominio (es.: @studiolegalerossi.it).
- Sussiste una posizione di potenziale conflitto di interesse, essendo stati incaricati da parti contrapposte in controversie (specificare quali, se del caso).
3. Profili problematici
L’art. 24, co. 5, CDF, nella sua formulazione aggiornata, prevede l’obbligo di astensione in presenza di:
- rapporto associativo o societario;
- esercizio nei medesimi locali con collaborazione non occasionale.
Secondo la giurisprudenza del CNF: > “ai fini dell’obbligo di astensione è necessaria una collaborazione continuativa e non occasionale tra i professionisti, la quale va provata ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ e non può quindi essere desunta da meri elementi presuntivi come l’uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia.”
(CNF, sentenza n. 279 del 28 giugno 2024)
Tuttavia, la presunzione di conflitto è assoluta in caso di rapporto associativo formalizzato o di collaborazione stabile e non occasionale.
La giurisprudenza ha anche ribadito come non sia sufficiente la sola condivisione di spazi logistici, utenze telefoniche e dominio e-mail a fondare di per sé il conflitto di interessi, dovendosi verificare la natura del rapporto intercorrente tra i legali e la presenza di effettiva, continuativa, collaborazione professionale (cfr. CNF, sentenza n. 80/2015).
Condividere telefoni e dominio non è di per sé sufficiente “oltre ogni ragionevole dubbio” a provare collaborazione stabile, salvo ulteriori circostanze fattuali.
4. Spunti probatori
Fattori rilevanti da accertare:
- Presenza di formale rapporto associativo/societario (statuti, atti, ordini intestati congiuntamente, etc.)
- Modalità della collaborazione: presenza attiva e continuativa nella gestione di pratiche, co-firme, utilizzo istituzionale di strumenti comuni, presentazione verso i terzi (targhette, sito web).
- Frequenza e tipologia della collaborazione (occasionale/continuativa).
- Eventuali atti che dimostrino autonomia funzionale e organizzativa di ciascun professionista.
- Giurisprudenza e prassi
- Presunzione assoluta di conflitto per rapporti associativi/formali o collaborazione professionale continuativa tra avvocati che accettino incarichi in contrasto (CNF, sentenza n. 279/2024; CNF, sentenza n. 165/2013).
- Non sufficienza di elementi meramente logistici, come numeri di telefono e dominio e-mail comune, a meno che non siano indici di una vera e propria integrazione operativa e professionale (CNF, sentenza n. 279/2024).
- Il conflitto deve essere valutato in concreto con riguardo a rapporti sostanziali fra i professionisti e agli effetti che ne derivano sull’effettiva indipendenza e sulla percezione esterna di indipendenza (Cass., SS.UU., sent. 24181/2023).
6. Conclusioni e indicazioni istruttorie
- In caso sia accertato solo uso comune di risorse logistiche – senza altri riscontri di rapporto stabile di collaborazione – la segnalazione, pur non manifestamente infondata, richiede comunque approfondimenti probatori.
- Se invece emergessero elementi per ritenere la presenza di collaborazione professionale continuativa, la condotta potrebbe essere rilevante ai sensi dell’art. 24 CDF.
- In ogni caso, si consiglia:
- Richiesta produce documentazione societaria/associativa
- Acquisizione di prove sulla modalità di presentazione verso i terzi (“brand” di studio, sito, biglietti da visita)
- Escussione di testimoni sul funzionamento dello studio
Riferimenti giurisprudenziali:
- CNF sentenza n. 279/2024 (Pres. f.f. Napoli, Rel. Palma) reperibile su: https://codicedeontologico-cnf.it
- CNF sentenza n. 80/2015 (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi)
- CNF sentenza n. 165/2013 (Pres. Perfetti, Rel. Berruti)
- Cass. SS.UU. n. 24181/2023
- Art. 24, comma 5, Codice Deontologico Forense
N.B.: Ai fini di una valutazione disciplinare, la verifica della natura della collaborazione e della posizione percepita dai terzi risulta fondamentale, dovendo essere provata in maniera rigorosa la continuità della collaborazione e non la mera occasionalità logistica.
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Per favore integrami anche lo schema provvedimento con la relazione del consigliere istruttore tenendo presente che è lo stesso segnalato a parlare di collaborazione con lo studio dell’altro soggetto
Certamente!
Qui trovi lo schema di provvedimento con la relazione del consigliere istruttore, espressamente modellato sulla circostanza che sia proprio il segnalato ad aver ammesso una collaborazione, pur qualificandola come di “libero collaboratore”, in presenza di utilizzo condiviso di numeri di telefono e dominio email.
Sono indicati riferimenti normativi e giurisprudenziali specifici.
Schema di provvedimento con relazione del Consigliere istruttore
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
Procedimento n. …/2024
Oggetto: Esame della segnalazione per presunta violazione dell’art. 24 Codice Deontologico Forense – Conflitto di interessi fra avvocati operanti nello stesso studio
Relazione del Consigliere istruttore
Premessa
Perviene a questo Consiglio segnalazione nei confronti degli avvocati A e B, i quali esercitano la professione nei medesimi locali, con contestazione della violazione dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense (CDF) in tema di conflitto di interessi.
Si evidenzia che uno dei soggetti (Avv. B), nella propria memoria difensiva, ha dichiarato di “collaborare liberamente con lo studio dell’Avv. A”, utilizzando, insieme a quest’ultimo, le stesse utenze telefoniche e il medesimo dominio e-mail.
1. Ricostruzione in fatto
Dagli atti risulta che:
- Gli avvocati A e B esercitano l’attività forense presso i medesimi locali.
- È lo stesso Avv. B a descrivere la propria posizione come quella di “libero collaboratore” dello studio dell’Avv. A.
- Entrambi risultano utilizzare numeri di telefono dello studio (identici) e indirizzi di posta elettronica appartenenti al medesimo dominio professionale.
- Non è agli atti formale contratto di associazione o società, né si allegano statuti.
- In relazione a specifiche controversie, i due hanno assistito parti portatrici di interessi contrapposti.
2. Inquadramento normativo
L’art. 24, comma 5, Codice Deontologico Forense dispone:
“L’avvocato deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale (…).”
Secondo consolidata giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, la presunzione di conflitto è assoluta:
- qualora esista un rapporto associativo o societario formalizzato,
- oppure tra avvocati che lavorino nei medesimi locali e collaborino professionalmente in modo continuativo.
Non è sufficiente la mera condivisione dei locali, dei numeri di telefono o del dominio e-mail, essendo tali elementi “risorse logistiche neutre”, se non accompagnati da collaborazione stabile e non occasionale (CNF, n. 279/2024).
Tuttavia, la collaborazione qualificata è rilevante e – se ammessa dallo stesso professionista – può integrare gli estremi della previsione deontologica, ove di natura non meramente occasionale.
3. Valutazione istruttoria
Alla luce delle risultanze:
- L’utilizzo in comune di telefoni e dominio, la collocazione nei medesimi locali e lo svolgimento di attività professionale verso l’esterno come “studio” unitario sono elementi sintomatici, che, se “corroborati da ulteriori riscontri”, possono integrare il dato della collaborazione stabile rilevante ai fini dell’art. 24 CDF (CNF, sent. n. 279/2024).
- Decisivo, nella fattispecie, è che proprio il segnalato abbia dichiarato volontariamente di collaborare stabilmente con l’altro professionista, sia pur come “libero collaboratore” del suo studio; con ciò ammettendo anche agli occhi dei terzi una continuità di collaborazione.
- Tale ammissione, corroborata dagli altri specifici elementi (uso continuativo delle stesse infrastrutture, presentazione unitaria verso l’esterno), induce a ritenere integrati gli estremi della collaborazione continuativa idonea a dar luogo a una situazione di conflitto potenziale o apparente agli occhi di terzi, secondo un criterio di prudenza sancito dalla giurisprudenza del CNF (v. anche Cass. SS.UU. 24181/2023 sull’illecito potenziale in materia deontologica).
4. Conclusioni
Le circostanze di fatto — e in particolare la stessa dichiarazione del segnalato — inducono, dunque, a ritenere che la collaborazione professionale tra gli avvocati A e B sia integrata in modo non occasionale.
Pertanto,
si propone la prosecuzione del procedimento disciplinare per accertare la sussistenza della violazione dell’art. 24 CDF, mediante eventuale escussione delle parti e acquisizione di ulteriore documentazione (contratti, modalità operative, co-firme, presentazione ai clienti, etc.), nonché per valutare l’effettiva percezione della collaborazione all’esterno.
In base all’art. 24, comma 5, CDF, avrebbe dovuto essere evitata la contemporanea accettazione di incarichi da parti portatrici di interessi contrapposti, in ragione del rischio di conflitto di interessi anche solo potenziale, come ribadito dalla più recente giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (CNF, n. 279/2024, CNF, n. 80/2015, CNF, n. 165/2013).
Rito e normativa di riferimento
- Art. 24 CDF (co. 5)
- Art. 56 e 58, L. n. 247/2012
- CNF, sent. n. 279/2024
- CNF, sent. n. 80/2015
- CNF, sent. n. 165/2013
Il Consigliere Istruttore
[Data, Firma digitalmente]
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it
Se desideri una versione ancora più dettagliata o vuoi adattare il provvedimento ad elementi specifici del tuo caso, scrivi pure!